Per Whistleblowing si intende la segnalazione posta in essere da un soggetto segnalante, c.d. whistleblower,
circa la commissione di reati o di illeciti commessi sul posto di lavoro e di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.
L’istituto, dapprima disciplinato dalla legge n. 179 del 2017 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni
di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”), è
stato interessato per ultimo dal Decreto Legislativo 24/2023, il quale conferisce alla materia del Whistleblowing
una disciplina organica ed uniforme, finalizzata ad incentivare l’attività di segnalazione e, soprattutto, a garantire
una maggiore tutela del soggetto segnalante.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, infatti, il provvedimento legislativo di cui sopra prevede che, nella
predisposizione e nell’utilizzo di un canale di comunicazione interno per le segnalazioni, debbano essere
adottate determinate misure idonee a garantire la riservatezza della segnalazione.
Inoltre, lo stesso testo normativo estende il raggio di applicabilità dell’istituto in questione a segnalazioni di
“violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o
l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in
un contesto lavorativo pubblico o privato.
In particolare, dal quadro normativo di riferimento si evincono i seguenti principi:
➢ la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua
con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate;
➢ l’onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari,
o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura
organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro, successivamente alla
presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla
segnalazione stessa;
➢ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi
collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
➢ la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell’art.
2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del
segnalante;
➢ la possibilità per il segnalante o l’organizzazione sindacale di denunciare all’Ispettorato nazionale del
lavoro l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni.
DEFINIZIONI
Whistleblower (segnalante): La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di
informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
Segnalazione: Comunicazione del segnalante avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la
consapevolezza di comportamenti illeciti o irregolarità, commessi da dipendenti o rappresentanti
dell’organizzazione, che possano recare un danno anche solo di immagine all’organizzazione stessa, nonché
a terzi.
Policy Whistleblowing (di seguito anche solo “Policy”): La procedura volta ad incentivare le segnalazioni e la
tutela, proprio in ragione della funzione sociale ricoperta, del whistleblower.
SCOPO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA
Scopo del presente documento è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa l’oggetto, i
contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché in merito alle forme di tutela, qui
di seguito esposte, che gli vengono offerte dalla normativa in essere:
✓ tutela della riservatezza e dell’anonimato;
✓ sottrazione della segnalazione al diritto di accesso;
✓ divieto di discriminazione nei confronti del segnalante.
DESTINATARI DELLA PROCEDURA
Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 24/2003, la presente procedura è destinata a tutta la struttura di 28 58 Security S.r.l.
Nello specifico, di seguito vengono riportati le categorie di destinatari della procedura:
‐ lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo
parziale, in somministrazione, in apprendistato, di cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di
prestazione occasionale);
‐ lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c.,
nonché titolari di rapporti di collaborazione “organizzata dal committente”, ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
‐ lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che realizzano opere in favore di terzi;
‐ liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, anche se non retribuiti;
‐ azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza,
anche se svolgano tali funzioni in via di mero fatto.
OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE
Premesso che non sussiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possano costituire l’oggetto della
segnalazione, si statuisce che dovranno essere considerate rilevanti le segnalazioni che riguardino
comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico o dell’integrità
dell’ente privato nel caso di specie.
Pertanto, possono formare oggetto della segnalazione tutte le condotte illecite di cui il whistleblower sia venuto
a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, purché le stesse siano riferibili al personale
e/o all’ambito di intervento della Società.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può riguardare:
1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli
di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);
3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati
nell'allegato del decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione
europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato del decreto,
relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;
tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e
salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e
protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia
di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti
che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio
fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei
settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE
Il whistleblower è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate
verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza della segnalazione. A tal fine, la segnalazione deve
preferibilmente contenere i seguenti elementi:
a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta
nell’ambito dell’azienda;
b) la chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l’attività) che
consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere il fatto oggetto di segnalazione;
e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
f) l’indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.
Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore anche se
recapitate tramite le modalità di seguito precisate, verranno prese in considerazione per ulteriori verifiche solo
se relative a fatti di particolare gravità e con contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.
Non verranno prese in considerazione:
‐ le segnalazioni inerenti a fatti che non siano riferibili né al personale, né all’ambito di intervento della 28
58 Security S.r.l.;
‐ le segnalazioni aventi esclusivamente ad oggetto doglianze o lamentele di carattere personale;
‐ le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.
CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE
Le segnalazioni devono essere effettuate, con testo libero ed in forma scritta, con uno dei seguenti canali
alternativi:
‐ via posta elettronica al seguente indirizzo: segnalazione2858@gmail.com;
‐ tramite posta al seguente indirizzo: 28 58 Security S.r.l. – Corso Carlo Marx, 57/59 – 95045 Misterbianco
(CT) – in busta chiusa e sigillata che rechi all’esterno la dicitura riservata/personale – alla cortese
attenzione dell’Organismo preposto alla ricezione delle segnalazioni ex D.lgs 24/2023;
‐ brevi manu presso la sede di 28 58 Security S.r.l. – Corso Carlo Marx, 57/59 – 95045 Misterbianco (CT)
– in busta chiusa e sigillata che rechi all’esterno la dicitura riservata/personale – alla cortese attenzione
dell’Organismo preposto alla ricezione delle segnalazioni ex D.lgs 24/2023;
‐ mediante piattaforma Whistleblowing, appositamente predisposta a recepimento del D. Lgs. 24/2023,
raggiungibile al sito https://2858.it/ e della cui trattazione si rimanda al paragrafo successivo.
PIATTAFORMA C&S “WHISTLEBLOWING”
Ai fini di un pieno adeguamento alle novità introdotte dal D.lgs. 24/2023, soprattutto per quanto attiene alla
garanzia di riservatezza della segnalazione ed alla tutela del segnalante, 28 58 Security S.r.l. ha implementato
una apposita piattaforma dedicata alle segnalazioni tramite canale interno, raggiungibile dal segnalante al sito
https://2858.it/ oppure mediante accesso diretto alla URL
https://whistleblowing.datapunch.it/2858Security/public/index.aspx.
Tale piattaforma permette al segnalante di essere agevolato nella segnalazione interna mediante un percorso
guidato online, a partire dalla modalità della segnalazione (scritta o orale, riservata o anonima) e garantisce
pienamente, mediante apposite misure di sicurezza crittografiche, il requisito di riservatezza della segnalazione
e, in generale, della tutela del segnalante.
Ai fini di gestione della segnalazione, la piattaforma è accessibile esclusivamente alla persona appositamente
nominata quale preposta alla gestione delle segnalazioni.
Quest’ultima, nel rispetto di quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 24/2023, dovrà:
✓ rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla ricezione;
✓ mantenere le interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, chiedere integrazioni allo stesso;
✓ dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
✓ fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso del ricevimento o, in mancanza di
tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione;
✓ Mettere a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare
le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le
segnalazioni esterne.
All’invio della segnalazione viene fornito al segnalante un codice alfanumerico di 12 cifre con il quale potrà in
ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria segnalazione e interagire con il responsabile
attraverso il tool di messaggistica.
CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 24/2023, alternativamente al canale di segnalazione interno, la segnalazione può
essere effettuata mediante canale di segnalazione esterno presso l’URL
https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ , al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
‐ non è prevista l’attivazione obbligatoria del canale interno di segnalazione, ovvero quest’ultimo è non
funzionante o non conforme alla normativa di riferimento;
‐ il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
‐ Il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non
sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di
ritorsione;
‐ Il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o
palese per il pubblico interesse.
ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE
La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate alla
Dott.ssa Valentina De Felice che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando
ogni attività ritenuta opportuna.

Nello specifico, il suddetto Soggetto può:
‐ contattare il segnalante e convocarlo per un colloquio personale e riservato al fine di fornire chiarimenti
o le integrazioni che dovessero essere ritenute opportune o necessarie;
‐ convocare gli eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati;
‐ effettuare qualsiasi ulteriore attività ritenuta opportuna ai fini dell’accertamento della segnalazione;
‐ avvalersi della collaborazione e del supporto degli organi di controllo esterni all’azienda (ad es.
Organismo di Vigilanza, Agenzia delle Entrate, Forze dell’Ordine, ecc.)
Tutti i membri coinvolti nell’esame - assoggettati ai medesimi vincoli di riservatezza e responsabilità a cui è
sottoposto il Soggetto ricevente – devono astenersi dall’occuparsi della segnalazione qualora sia ravvisabile
anche solo un potenziale conflitto di interesse.
Il Soggetto ricevente, al termine della fase di accertamento:
a) qualora la segnalazione risulti infondata: fornisce tempestiva comunicazione al segnalante, procedendo
alla chiusura del procedimento ed alla contestuale archiviazione della segnalazione;
b) qualora la segnalazione risulti fondata, avuto riguardo alla natura della segnalazione:
i. presenta denuncia all’autorità giudiziaria competente;
ii. comunica l’esito dell’accertamento al Responsabile dell’area di appartenenza dell’autore della
violazione accertata, affinché provveda all’adozione di opportuni provvedimenti, inclusi, se ne
ravvisa la sussistenza dei presupposti, all’esercizio dell’azione disciplinare;
iii. adotta gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso di concreto si rendono
necessari al fine di tutelare la Società.
c) qualora la segnalazione risulti manifestamente infondata, ossia effettuata probabilmente al solo scopo
di gettare discredito su uno o più soggetti o sulla stessa Società, il Soggetto ricevente provvede ad
attivare il procedimento di irrogazione di una sanzione nei confronti dell’autore della suddetta
segnalazione, nel rispetto della normativa giuslavoristica vigente, del CCNL applicabile, nonché ad
adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni, altresì, la possibile denuncia all’Autorità Giudiziaria
competente.
Per garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e di tutti i documenti costituenti il processo di verifica
delle stesse, il soggetto ricevente designato assicura la conservazione della segnalazione per un periodo non
eccedente i 5 anni dalla comunicazione dell’esito finale della procedura.
Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, incluse quelle relative alla identità del
segnalante o di altri individui, verranno trattate nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e
delle Policy in materia adottate dalla Società.
TUTELA DEL WHISTLEBLOWER
La Società non permette e non ammette alcuna minaccia, ritorsione o discriminazione diretta e/o indiretta nei
confronti del soggetto che, in buona fede, segnala condotte illecite o non conformi al Codice Etico e/o alle policy
aziendali ad esso riferibili.
Si identificano quali misure ritorsive o discriminatorie, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le azioni
disciplinari ingiustificate, i cambi di mansione o di sede immotivati, le molestie sul luogo di lavoro o qualsiasi tipo
di mobbing connesso, derivante, collegato, direttamente o indirettamente, alla segnalazione effettuata, che
comporti effetti pregiudizievoli sulle condizioni di lavoro del segnalante.
Risultano, altresì, sussistenti sanzioni specifiche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

L’identità del whistleblower, infatti, non può essere rivelata ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una
responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni di cui al codice penale o una
responsabilità civile ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Pertanto, fatte salve le eccezioni sovra specificate, l’identità del whistleblower non può essere rivelata senza il
suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti
a tutelarne la riservatezza.
Il segnalante che ritenga di avere subito ritorsioni come individuate all’art. 2, comma 1 lett. m) D.Lgs. 24/2023
per le segnalazioni effettuate, può comunicarlo all’autorità giudiziaria o all’ANAC.
Gli eventuali atti ritorsivi assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli.
Le persone di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 24 del 2023 che siano state licenziate a causa della
segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria hanno diritto a essere
reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore (articolo 19,
comma 3, D.lgs. 24/2023)
RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER
Sono previste sanzioni nei confronti del whistleblower nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave
o che si dovessero rivelare false, infondate, diffamatorie o effettuate al solo fine di danneggiare la Società, il
segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. La Società potrà intraprendere, altresì, le opportune
iniziative anche in sede giuridica.
TUTELA DEL SEGNALATO
La segnalazione non risulta sufficiente ad intraprendere alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.
Difatti, solo a seguito di concreti riscontri e di avvio dell’attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e
gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale necessario chiarimento e/o giustificazione.
AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA
La presente procedura sarà oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa
di riferimento, nonché in funzion dell’operatività e dell’esperienza maturata.
DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA
La procedura sarà comunicata e diffusa a tutti gli interessati al rispetto delle prescrizioni in essa contenute.
La stessa sarà diffusa e implementata all’interno dell’organizzazione aziendale attraverso la pubblicazione sul
sito web aziendale.